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CONSULTA DEGLI STUDENTI
Elezione delle rappresentanze studentesche: un diritto-dovere dei giovani studenti alla cittadinanza attiva Scheda informativa, per gli studenti delle scuole superiori di II grado, per la rappresentanza e partecipazione alla gestione democratica della scuola a cura della prof.ssa Roberta Bonelli (referente regionale Consulta Studenti)
GLI ORGANI COLLEGIALI sono degli organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto: sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. (per i dettagli http://www.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om277shtml)
IL CONSIGLIO DI CLASSE E IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Nella scuola secondaria superiore di II grado fanno parte del Consiglio di Classe due rappresentanti degli studenti, mentre fanno parte del Consiglio di Istituto tre rappresentanti degli studenti per le scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e quattro rappresentanti degli studenti per le scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni. Uno studente fa anche parte della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto.
FINALITA’ Il Consiglio di Istituto fra le altre finalità ha quella di adottare il regolamento interno, indicare i criteri generali della formazione delle classi. E, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, delibera sull’organizzazione e la programmazione dell’attività della scuola. In particolare adotta il P.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti.
MODALITA’ ELETTIVE Le modalità elettive in forma dettagliata si ricavano dalle Ordinanze Ministeriali apposite: - O.M. 15 luglio 1991 n. 215 - Elezione degli organi collegiali a livello di istituto. (per i dettagli http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om277.shtml) - O.M. 17 giugno 1998 n. 277 – Elezione degli organi collegiali – (Modificazione e integrazione dell’O.M. 15/07/1991 n. 215) (per i dettagli http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om215.shtml) - All’elezione dei rappresentanti dei Consigli di Classe partecipano solo gli alunni delle classi interessate. - Alla elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto partecipano tutti gli alunni iscritti all’Istituto, qualunque sia la loro età. - Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca l’assemblea degli studenti che procede alla elezione dei rappresentanti. -In ciascuna classe a conclusione dell’assemblea viene costituito un seggio elettorale per le operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti. - La elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto viene proclamata dalla commissione elettorale dell’Istituto. All’interno della commissione elettorale di istituto vi è uno studente dello stesso. - Le liste dei candidati per i rappresentanti degli studenti sono distinte dalle altre componenti e recano cognome, nome, luogo di nascita, contrassegnati da numeri arabi progressivi. - Ciascuna lista può essere rappresentata da un numero di presentatori così determinato:
- Le liste dei candidati devono essere presentate, da uno dei presentatori, alla commissione elettorale d’Istituto dal 20° al 15° giorno antecedente la data delle elezioni. - I presentatori di lista non possono essere candidati. - I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal capo d’Istituto o da un suo delegato, da allegare alla lista. - Ogni lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere.
COMITATO STUDENTESCO
- Il Comitato Studentesco è l’organo collegiale formato dai rappresentanti di classe degli studenti, istituito con D.L. n. 297 del 16 aprile 1994 art. 13 comma 4. http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu01.html
FINALITA’
- Il Comitato Studentesco, “integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto e nella Consulta Provinciale” ha facoltà di formulare proposte ed esprimere pareri per tutte le attività complementari ed integrative nelle Istituzioni Scolastiche come da apposito “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative”, contenuto nel D.P.R n. 567 del 10/10/96 – art. 4 , modificato dal D.P.R n. 156 9/4/99 e dal D.P.R. n. 105 del 13/2/2001
- Il Comitato Studentesco designa i rappresentanti degli studenti nell’ Organo di garanzia interno, previsto dallo Statuto degli studenti e delle Studentesse http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/pom.html
- Le iniziative complementari sono organicamente legate alla attività didattica, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole e devono perciò essere sottoposte al Collegio dei Docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari. ( Es. corsi di teatro, informatica ecc.)
- Le iniziative integrative mirano invece all’offerta di occasioni extra-curricolari per la crescita umana e civile degli studenti e sono attivate tenendo conto delle esigenze degli studenti e delle famiglie e delle opportunità offerte dal territorio. (Es. spettacoli, iniziative culturali, utilizzo proficuo del tempo libero, ecc)
- Ambedue le iniziative si svolgono al di fuori del normale orario delle lezioni e sono finanziabili con i fondi assegnati alle scuole con i fondi previsti dalla L. 440/97 per le attività complementari e integrative (D.P.R. 567/96 e successive modifiche e integrazioni) Possono essere realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni di studenti e genitori e realtà culturali e di volontariato, enti pubblici e privati.
- Queste iniziative sono deliberate dal Consiglio di Istituto, che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative; possono essere anche proposte da gruppi di almeno 20 studenti, dai genitori, e da associazioni studentesche; le proposte devono essere corredate dall’indicazione delle risorse finanziarie necessarie e del personale eventualmente previsto.
- Il Comitato Studentesco ha il compito di elaborare un programma di realizzazione e di gestione delle iniziative con relativo preventivo di spesa nei limiti delle disponibilità indicate dal Consigli di Istituto; in questa prospettiva può anche proporre attività di autofinanziamento.
- Da quanto sopra ricordato si può constatare come questo organo di rappresentanza studentesca, esclusivo delle Scuole Secondarie superiori, assuma particolare rilievo nella nuova concezione delle relazioni che si sviluppano fra tutte le componenti con l’assunzione diretta da parte degli studenti di responsabilità in compiti di progettazione, organizzazione e gestione.
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI CHE COSA E’La Consulta Provinciale degli studenti – CPS - è l’organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, istituito con DPR n. 567 del 10/10/96, modificato dal D.P.R n. 156 9/4/99, dal D.P.R. n. 105 del 13/2/2001 e dal D.P.R. 301 del 23/12/2005. Le CPS sono diffuse in tutto il territorio nazionale. Ogni Consulta Provinciale degli Studenti è composta da 2 studenti per istituto, eletti in tutti gli istituti secondari superiori. http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/pom.html FINALITA’La Consulta ha il compito di
MODALITA’ ELETTIVE I rappresentanti sono eletti entro il 31 ottobre ogni anno con le stesse modalità elettive dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. O.M. 15 luglio 1991 n. 215 - Elezione degli organi collegiali a livello di istituto. http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om277.shtml Ogni scuola presenta almeno una lista contenente fino ad un massimo di 4 nominativi. Di questi, vengono eletti due rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti. Entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali, gli studenti eletti per la Consulta, riuniti in assemblea, procederanno all’elezione del Presidente della Consulta. (art. 4 D.P.R. 301)
SEDE Ogni Consulta Provinciale ha a disposizione una propria sede, individuata dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Le Consulte possono dar vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regionale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. A livello nazionale i Presidenti delle Consulte si riuniscono periodicamente in Conferenza nazionale. Il Ministero della Pubblica Istruzione dispone di un apposito ufficio per le Consulte e per le politiche giovanili all’interno della Direzione Generale per lo Studente.
ORGANIZZAZIONE La Consulta si dota di un proprio regolamento interno, a norma del quale elegge un Presidente ed un Consiglio di Presidenza e si riunisce con frequenza regolare. L’Ufficio Scolastico Provinciale individua un docente referente per supportare il lavoro degli studenti ( vedi allegato n. 1).
RISORSE FINANZIARIE Ogni Consulta dispone di fondi previsti dal D.P.R. 567 e successive modifiche e integrazioni, assegnati dall’Ufficio Scolastici Regionali e Provinciali, sulla base dei finanziamenti ogni anno previsti all’interno della L. 440/97 e allocati presso un Istituto Scolastico, individuato dall’ Ufficio Scolastico Provinciale. L’utilizzo dei fondi dovrà avvenire secondo il progetto deliberato dalla Consulta , secondo le regole della contabilità pubblica (trasparenza, economicità, efficacia, buona amministrazione).Rientra infatti tra le finalità della Consulta quella di abituare i giovani alle regole democratiche di gestione della cosa pubblica. |
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